DI REDAZIONE
Non c’è limite al peggio in Italia.
La Cassazione, con sentenza n. 13233 dell’1 aprile 2016, ha approfondito il reato disottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I fatti riguardano il ricorso, proposto da parte di una contribuente a fronte di un decreto di sequestro preventivo di valori, beni e immobili e del successivo annullamento dell’avviso di accertamento.
Sottrazione fraudolenta
In prima battuta i giudici hanno ricordato che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non richiede che l’amministrazione tributaria abbia già compiuto un’attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo né richiede, quanto all’evento (che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato) la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva.
Condotta illecita
Di conseguenza, l’esecuzione esattoriale non configura presupposto di condotta illecita. Ai fini della perfezione del reato, dunque, sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche solo parzialmente) la procedura di riscossione e non anche l’effettiva verifica di tale evento.
In sintesi
Si configura il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte anche senza accertamento e verifica, quindi l’esecuzione esattoriale non implica condotta illecita.