Il 4 ottobre 2009, esattamente quattro anni fa, moriva Gino Giugni, giuslavorista, ‘padre’ dello Statuto dei Lavoratori e uno dei ‘padri’ di tutto il diritto sindacale e del lavoro italiano. E’ doveroso ricordarlo, nonostante (o forse proprio per questo) buona parte della cultura liberale italiana si interessi poco di questioni riguardanti il mondo del lavoro. Gino Giugni, per la sua attività accademica e politica (tra i molti incarichi ricoprì anche quello di Ministro del Lavoro), può essere considerato come il vero fondatore dell’attuale sistema sindacale e delle relazioni industriali; considerato inoltre il ruolo primario che i sindacati rivestono nella rappresentanza di interessi dei singoli lavoratori (e delle imprese), e dato l’enorme ruolo politico e di condizionamento economico che si sono ritagliati, si può dire che Gino Giugni, nel male e nel male, sia stato colui che più di tutti ha contribuito all’attuale assetto del mercato del lavoro, e quindi, indirettamente, a condizionare il sistema economico in generale; e questo, grazie anche allo stuolo di discepoli che hanno seguito e continuano a seguirne le orme, e che hanno plasmato in base alla dottrina Giugni tutto il diritto del lavoro e sindacale. Nel male e nel male, dicevamo, perché, sebbene in molti ne riconoscano le doti di grande riformista, e quindi il merito di aver evitato che la ‘lotta sindacale’ prendesse strade ben più estreme e pericolose, dal nostro punto di vista, di chi crede fermamente che il miglior sistema economico e le migliori condizioni per creare sviluppo e benessere, siano quelle in cui siano garantiti tutti i diritti di proprietà di qualsiasi soggetto economico – compresi quelli sul lavoro – non possiamo considerare bene una politica riformista che violi, direttamente o indirettamente, alcuni di questi diritti. Pensare che una riforma che vada in questa direzione, possa rappresentare qualcosa di buono, perché evita un male peggiore, è come amputare un arto sano per non amputare la testa, e considerare questo un intervento ben riuscito. Questo dovrebbe essere ricordato ai molti, persino liberali, che lodano i soliti riformisti o riformatori che continuano a camminare sulla medesima strada.
Gli errori di Gino Giugni
Il concetto centrale – e sicuramente innovativo – di tutta l’opera di Giugni è stato senz’altro quello di autonomia collettiva. L’autonomia collettiva può essere ‘declinata’ in vari modi, ad esempio come potere di autoregolamento di privati interessi, e in questo potere di regolamento risiede soprattutto la capacità di stabilire norme, contratti che regolino i rapporti tra le parti senza bisogno dell’intervento legislativo statale. L’autonomia collettiva può essere senz’altro vista nell’ottica del pluralismo delle fonti legislative, secondo uno schema che non legittima e riconosce soltanto le leggi di origine statale ma che dà piena dignità e importanza anche a quelle create dai vari corpi sociali attraverso l’autonomia collettiva, per l’appunto. Proprio su questo punto si concentrò il lavoro di Gino Giugni, sin dalla stesura di Introduzione allo studio della autonomia collettiva (pubblicato nel 1960). In questo senso, l’autonomia collettiva non sarebbe quindi nient’altro che l’estensione dell’autonomia privata (dei singoli individui) alle associazioni di individui, uniti da interessi comuni, o meglio, collettivi; estensione tale per cui gli accordi e i contratti stipulati dagli stessi, in rappresentanza dei propri soci, avrebbero carattere obbligatorio per tutti gli aderenti all’associazione. Secondo questa ‘declinazione’ l’autonomia collettiva non presenta nessun problema, e deve anzi essere vista senz’altro con favore, perché definisce nello spazio dell’agire privato, una sfera di non ingerenza dall’intervento statale; è proprio per questo, credo, che molti, persino liberali, si lasciano sedurre da questa caratteristica del sistema sindacale. Se l’autonomia collettiva fosse solo questo, dicevamo, sarebbe un’ottima cosa, ma Giugni era un socialista e quindi ben lontano da un’idea di diritto fondato sul pieno rispetto della proprietà e dei diritti individuali e naturali. Gino Giugni, credeva in una certa idea di lotta di classe, in una certa idea di sindacato, in un certa idea di diritto positivo, come preminente rispetto al diritto naturale degli individui. Il buon ramo dell’autonomia collettiva venne quindi impiantato sulla pianta infetta del diritto positivo, e soprattutto del sistema sindacale preesistente, costituitosi secondo giochi di forza economici, ma soprattutto politici. Garantire piena libertà (o autonomia, secondo il concetto visto) ad un soggetto, senza premunirsi, garantire che questo stesso non possa poi abusare del proprio potere e nuocere alla libertà di altri, non è fare diritto, non è rendere un buon servizio alla libertà; significa soltanto legittimare l’uso della forza, intendendo con forza la capacità reale di procurare danno a qualcuno. Il diritto vero nasce proprio per evitare che qualcuno, singolo o gruppo più o meno organizzato, in forza… della propria forza, possa nuocere ad altri. Operare questa legittimazione dell’autonomia collettiva di alcuni gruppi, sradicandola dal diritto comune, e quindi dal diritto degli individui, significa legittimare un sistema di diritto, e quindi economico, fondato sulla capacità di gruppi di interessi, più o meno organizzati, di condizionare la vita economica di un intero paese. In pratica, significa legittimare un sistema pienamente corporativo; un corporativismo, non nel senso che aveva assunto nell’Italia fascista, come costituito da gruppi di potere e di rappresentanza che fossero emanazioni dello Stato, ma piuttosto, in senso inverso, un corporativismo in cui lo Stato sia emanazione di diversi gruppi di potere – o per lo meno, sia fortemente condizionato da essi. Il corporativismo che viviamo da decenni nel nostro paese. Ciò ha significato trasformare quelle che dovevano essere libere associazioni in partiti veri e propri; forse anche nei partiti più forti e potenti di tutto l’assetto istituzionale, perché immuni da quella legittimazione, sebbene debole e spesso inefficace, che deriva dell’unico strumento di controllo nelle mani dei rappresentati: il voto. Scrivendo sulle pagine di un sito libertario, credo di potermi evitare un lungo e noioso ragionamento sui danni creati da qualsiasi forma di corporativismo sull’economia di un paese; mi limiterò a ricordare che corporativismo e protezionismo sono sempre andati a braccetto. E’ indubbio che il nostro paese, anche grazie all’opera di Gino Giugni quindi, e nonostante le continue professioni di fede liberale da parte di molti, sia ancora un paese fortemente corporativo, come lo era in epoca fascista, e forse anche di più. E dire che persino i padri costituenti avevano colto questo pericolo. Persino un comunista come Di Vittorio, su questo tema, è parso, alla luce dei fatti, più liberale e lungimirante di Gino Giugni. Se si affida piena autonomia collettiva a soggetti che rivestono una funzione così delicata e importante come quella della rappresentanza di interessi, assegnando persino validità erga omnes ai contratti da essi stipulati, se si riveste quindi i sindacati di una funzione pubblica – dato che potranno scrivere accordi, contratti, norme valide per tutta una categoria di lavoratori, siano essi iscritti o no al sindacato – occorre assicurarsi che le scelte e le azioni dei sindacati corrispondano quantomeno agli interessi dei rappresentati, e che esista piena e completa libertà di associazione. In pratica, occorre garantire pluralismo sindacale e democrazia interna. La prima qualità deve permettere ad un lavoratore di scegliere il sindacato che preferisce, senza condizionamento alcuno, e in modo che i comportamenti dei sindacati stessi siano premiati o puniti dai rappresentati; la seconda qualità deve permettere al singolo lavoratore di poter influenzare, per quanto in suo potere, le scelte interne del sindacato stesso, così come consentito – e garantito – al socio di una qualsiasi associazione o società. Questo, più o meno, il pensiero dei costituenti, tradotto, tra varie peripezie, nell’art. 39 della Costituzione, che nella prima parte recita appunto:
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
L’art. 39 è uno dei tanti articoli inapplicati della nostra costituzione; inapplicato perché, successivamente alla sua stesura, sarebbe dovuta seguire una legislazione ordinaria che desse piena attuazione, nel dettaglio, a questi principi. Seguirono infatti decine di commissioni e lavori per tentare di dare attuazione all’art. 39, ma tutte si arenarono in qualche contrasto politico, avanzato dagli stessi soggetti la cui azione doveva appunto essere regolamentata dal legislatore per garantire una vera e piena libertà di associazione sindacale. Questo lo stato delle cose riguardo alla libertà sindacale quando Gino Giugni incominciò ad interessarsene: una massa intricata di pareri e contropareri, interessi e controinteressi, dal quale il legislatore non era ancora venuto a capo. E Gino Giugni riuscì a risolvere il problema non risolvendolo; esattamente come Alessandro davanti al famoso nodo gordiano, lo tagliò di netto con la spada dell’autonomia collettiva: se fino ad allora il diritto non era riuscito a trovare una soluzione a questo problema, ma nel frattempo i sindacati, in forza della loro forza, erano andati avanti per la loro strada – legale o no – scrivendo accordi, norme, contratti, bastava prendere atto della situazione di fatto, e legittimarla. Risolverla decidendo di non risolverla. E il problema dell’art. 39 venne abbandonato. Il sistema sindacale è rimasto quello che era; anzi, è solo peggiorato, dato che, con lo Statuto dei Lavoratori prima, con l’epoca della concertazione poi, i sindacati (dei lavoratori e delle imprese) hanno solo aumentato a dismisura il loro potere e la loro capacità di interferire nelle scelte della politica, a danno della libertà individuale e di un armonioso sviluppo economico; e questo nonostante la Costituzione (di nuovo lei) avesse stabilito per le parti sociali (come oggi sono chiamate) un ruolo puramente consultivo all’interno del CNEL. Occorre far notare che lo Statuto dei Lavoratori non è servito per garantire la libertà dei lavoratori, ma esclusivamente per garantire quella dei sindacati. Che lo Statuto dei Lavoratori sia uno strumento ad uso e consumo dei sindacati, e non per la difesa dei lavoratori, è diventato del tutto evidente quest’estate, quando, dopo averne usato – e abusato – in lungo e in largo per decenni, la Cgil ha chiesto – e ottenuto – che un articolo dello Statuto fosse dichiarato incostituzionale, e solo perché questa volta era stato utilizzato contro di loro. Evidentemente prima non se n’era accorto nessuno, e nessuno evidentemente proverà mai a chiedersi se anche gli altri articoli siano allo stesso modo incostituzionali. Almeno fino a quando serviranno ai sindacati. Con l’opera di Gino Giugni e di tutti i suoi discepoli, il diritto sindacale e del lavoro ha occupato una zona grigia tra diritto privato e diritto pubblico; non più privato, perché prevaricatore dei diritti individuali, ma nemmeno pubblico, perché mancano nel diritto sindacale tutti quei meccanismi – propri di una cultura dello Stato di diritto – diretti, anche se spesso inefficaci, a limitare i possibili abusi dello stesso pubblico, o di chi svolge funzioni pubbliche.
La soluzione per questa situazione sarebbe molto semplice: reimpiantare il buon ramo dell’autonomia collettiva sul buon ramo del diritto comune e del diritto di proprietà; per evitare che le libere associazioni sindacali possano diventare delle associazioni a delinquere pure e semplici. Questo vorrebbe dire:
– cancellare la validità erga omnes dei contratti collettivi;
– riportare la rappresentanza degli interessi nello schema di un mandato diretto e ineludibile;
– applicare anche ai sindacati le regole che qualsiasi società o associazione deve tenere nei rapporti con i propri soci (e anche con l’esterno).
Soluzione molto semplice, ma ciononostante, consapevolmente utopistica. Ne spiegherò le ragioni nella terza parte di questo articolo.
I giudizi espressi su Gino Giugni in questo articolo non sono un attacco alla sua persona, né vogliono mettere in risalto particolari colpe personali; vogliono invece mettere in evidenza errori che è ormai fondamentale riuscire a correggere per garantire un nuovo ed armonioso sviluppo economico per il nostro paese; Gino Giugni apparteneva ad un certa cultura e ne è stato un fedele interprete; ma è una cultura anacronistica e in tutto e per tutto dannosa. Si deve voltare pagina: seppellire definitivamente la dottrina Giugni, e lasciare che entrambi riposino in pace.
FINE PRIMA PARTE
Ottimo post ha risposta a molte domande che mi facevo da tempo, è sempre un piacere imparare qualcosa di nuovo.
Bravo Michele. Appena ho pronta la farina Ogm, te ne regalo 10 kg.
Ottimo grazie. Oggi lascerò in pace la madonna e quella meretrice di Eva ed al loro posto so chi stramaledire. :-)
Ottimo Liati. Attendo il resto. Un’occasione per approfondire una delle cause della nostra crisi morale, oltre che economica.