di REDAZIONE
Il presidente dell’Unione delle camere penali, l’avv. Caiazza, rispondendo a una lettera di molti avvocati, tra cui Alessandro Fusillo, presidente del Movimento Libertario, ha risposto come riportiamo sotto alla lettera.
Fusillo ha risposto a sua volta a Caiazza, che usa in maniera del tutto impropria il termine “libertario”. Noi abbiamo anche il compito di difendere il nostro nome e rintuzzare tutti i tentativi di appropriarsi del termine libertario a sproposito.
LA LETTERA DI GIANDOMENICO CAIAZZA AGLI AVVOCATI :IL COVID E LE LEZIONI ALL’U.C.P.I. SUL DIRITTO DI DIFESA
Questa maledetta pandemia ha da subito posto problemi complessi in tema di esercizio del diritto di difesa, come era ovvio che fosse. Accadde, lo ricorderete, nel primo e nel secondo lockdown ai quali siamo stati tutti costretti, canti sui balconi, inno nazionale quotidiano eccetera. Il tentativo che subimmo, insidioso quanti altri mai perché forte di una obiettiva quanto inedita condizione di emergenza sanitaria, fu quello della smaterializzazione del processo. “Facciamo i processi su Zoom”, ci venne detto. L’Unione delle Camere Penali Italiane reagì con durezza e determinazione. Vada eccezionalmente per le udienze di convalida degli arresti; d’accordo sulle udienze di discussione in Corte di appello e di Cassazione solo su richiesta espressa del difensore (ma senza camere di consiglio da remoto, in ogni caso); ma per il resto guai a “ridurre ad icona”, dicemmo, il diritto di difesa, che è garantito solo da un processo svolto fisicamente nelle aule. Se non si può fare, si rinvii a quando sarà possibile. L’Associazione magistrati impegnò tutte le sue forze contro la nostra posizione, che infine tuttavia prevalse, un risultato che orgogliosamente rivendichiamo come pressoché miracoloso (governo Conte 2, Ministro Alfonso Bonafede, giusto per non perdere memoria delle cose). Abbiamo anche combattuto contro gli abusi regolamentari degli accessi agli uffici piovuti come la grandine su tutti gli uffici giudiziari italiani; contro la pretesa -infine sanzionata dalla Corte Costituzionale- di sospensione del corso della prescrizione per carenze organizzative autodiagnosticate dai capi degli uffici; e molto altro ancora. Questo hanno fatto, in tempi di Covid, le Camere Penali italiane a tutela del diritto di difesa che, come dovrebbe essere a tutti noto, è un diritto dei cittadini, non una guarentigia corporativa degli avvocati. Una parte non piccola dei quali, aggiungo, all’epoca protestò contro quelle nostre battaglie, invocando il diritto al lavoro (che ovviamente sarebbe stato largamente favorito dalla celebrazione dei processi su piattaforma digitale).
L’avvento dei vaccini ha consentito un seppur parziale e precario recupero della normalità: siamo potuti uscire dalle nostre case e rientrare nelle aule di giustizia a fare il nostro mestiere.
Ora infuria (in tutto il mondo) la quarta ondata pandemica, e si rischia di nuovo di guardare la vita dal balcone di casa. Come è a tutti noto, questa pandemia intanto impatta sulla vita sociale e sulla libertà ed i diritti di tutti noi, in quanto le sue conseguenze cliniche più gravi, ancorchè percentualmente modeste, impongono il ricovero nei reparti di terapia intensiva, che hanno ridottissimi limiti di capienza. E’ altrettanto pacifico che i vaccinati, pur solo parzialmente protetti dal contagio, lo sono invece ampiamente dalle conseguenze patologiche più gravi o letali. Il Governo ha dunque ritenuto di adottare misure volte manifestamente ad incentivare la copertura vaccinale, oltre che a ridurre fortemente gli accessi nei luoghi pubblici alle persone più esposte al contagio. Queste misure non possono che riguardare anche gli avvocati, al pari dei medici, dei docenti, e di altri esercenti funzioni sociali di difesa primaria dei diritti dei cittadini.
Dunque, la indignata invocazione -da parte, fortunatamente, di una assai ristretta minoranza di noi avvocati- di una pretesa violazione del diritto di difesa dei cittadini assistiti dagli avvocati (perché di questo si tratta) che non intendano vaccinarsi né acquisire certificazione sanitaria abilitativa all’accesso agli uffici giudiziari, appare frutto di un radicale fraintendimento dei principi in gioco. Quella di non vaccinarsi e addirittura di contestare l’onere di certificazione sanitaria è una scelta del singolo cittadino avvocato, che perciò stesso non può intestare in capo a chi la compie una condizione di impedimento legittimamente invocabile (salva, ovviamente, la documentata impossibilità di acquisire la certificazione richiesta). Certo, si può ben contestare -tema certamente complesso- l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni; assai meno richiederne una deroga per la categoria degli avvocati. Noi della Giunta UCPI abbiamo con convinzione ritenuto di indicare una scelta precisa tra il dovere di solidarietà sociale e di garanzia della salute della collettività cui la pandemia ci richiama tutti, ed una malintesa e solo indiretta tutela del diritto di difesa, sulla quale, come ho appena ricordato, non abbiamo certo da ricevere lezioni da nessuno.
Mi sia infine consentita una nota personale: nella mia vita ho avuto la fortuna di partecipare, e perfino di dare il mio piccolo contributo, a quarant’anni delle più straordinarie battaglie libertarie di questo Paese. Ricevere lezioni di libertarismo da chi nemmeno le ricorda, ed anzi spesso proviene con ostentato orgoglio da storie politiche dichiaratamente totalitarie ed illiberali, un po’ mi fa sorridere, ma molto di più mi racconta l’impazzimento che sembra attraversare questi nostri difficilissimi tempi.
LA REPLICA DI ALESSANDRO FUSILLO, SPEDITA ANCHE AI COLLEGHI AVVOCATI
Cari Colleghi,
in quanto presidente del Movimento Libertario (www.movimentolibertario.com) mi sento direttamente chiamato in causa dalle parole dell’avv. Caiazza che trovo semplicemente scandalose. L’idea di richiamarsi alla libertà mentre si avalla come ragionevole la scelta di imporre il vaccino o il test PCR (sono entrambi trattamenti sanitari obbligatori) quale condizione per l’esercizio del diritto di difesa è un contraddizione in termini. Ancor più evidente la confusione mentale di chi, sebbene ritenga limitata l’efficacia del vaccino alla sola riduzione degli effetti più gravi, ne difenda l’obbligatorietà a tutela non della salute pubblica, non di quella individuale, ma dell’esigenza di evitare che si riempiano le terapie intensive, che ad oggi, nel pieno dell’ennesima “ondata”, sono occupate in percentuali del tutto tranquillizzanti. Conoscere la giurisprudenza costituzionale in materia di vaccini obbligatori sarebbe il minimo che si possa pretendere da un esponente dell’avvocatura.
Peraltro, la salute pubblica non esiste: ciò che per tale si cerca di gabellare altro non è che il capriccio del governante di turno il cui scopo è imporre la sua concezione di salute pubblica in danno di milioni di cittadini che non hanno mai espresso alcun voto in favore di simili politiche e, a ben vedere, nemmeno in favore di chi pretende di esercitare il potere assoluto nel nostro paese.
Il convitato di pietra nelle discussioni di veri o presunti giuristi sull’obbligatorietà del vaccino restano i principi, soprattutto internazionali, di bioetica che fanno ritenere ormai superati e sostanzialmente inapplicabili non solo l’art. 32 cost., ma anche la giurisprudenza costituzionale sugli obblighi vaccinali (prima tra tutte la sentenza 5/2018 della Consulta). Infatti, la nostra Corte costituzionale ha bellamente dimenticato che nell’ordinamento internazionale generalmente riconosciuto e pattizio non sono mai ammissibili i trattamenti sanitari obbligatori. L’art. 3 della Carta di Nizza fa dipendere qualsiasi trattamento sanitario dal consenso libero e informato della persona interessata.
Pertanto, qualsiasi trattamento obbligatorio – ivi compresi quelli imposti ai minorenni – è da ritenersi illegittimo sulla base di principi che si trovano ben al di sopra del nostro ordinamento.
D’altro canto, il principio di base, questo sì libertario (termine di cui non so se l’avv. Caiazza abbia ben chiaro il significato), è quello che ciascuno è proprietario del suo corpo. Le limitazioni alla libertà personale (che comprende qualsiasi aspetto dell’uso del proprio corpo) non possono essere ammesse se non nei limiti di cui al nostro art. 13 cost., che si richiama alla secolare tradizione di pensiero in materia di habeas corpus. Il sovrano non può mettere le mani sui corpi dei cittadini se non in base alla legge ed in base ad un provvedimento individuale di un magistrato con riferimento ad un singolo caso ed in seguito ad un processo con le garanzie del contraddittorio e del c.d. due process of law.
Rinunciare a questi principi cardine in materia di stato di diritto significa sprofondare nella barbarie. Quella in cui volenterosi collaborazionisti della tirannia che si è impossessata del nostro paese vorrebbero gettarci. È compito di tutti gli avvocati, difensori dei diritti degli individui, rifiutare con le prese di posizione dei personaggi che indegnamente rappresentano la nostra classe.
Cordiali saluti
Alessandro Fusillo
Risposta impeccabile ed anche troppo educata ad un indegno rappresentante dell’ordine professionale. Ulteriore indice, purtroppo, del mondo distopico in cui siamo precipitati, infestato da collaborazionisti della peggior specie.
Ciccio, guarda che dove c’era Pozzo, c’era pure Lucky. Provvedi.