Tassando le vincite da giochi d’azzardo ottenute in altri Stati membri, ed esonerando invece le stesse vincite realizzate nel proprio territorio nazionale, la normativa italiana restringe la libera prestazione dei servizi: lo ha stabilito oggi la Corte di giustizia Ue in una sentenza. Secondo la Corte, “tale restrizione non è giustificata dalla lotta contro il riciclaggio di capitali e la ludopatia”.
In Italia, spiega la Corte, le vincite realizzate in case da gioco sono assoggettate all’imposta sul reddito. Tuttavia, le vincite realizzate in case da gioco situate in Italia sono esonerate da tale imposta, in quanto la ritenuta è compresa nell’imposta sugli intrattenimenti. Pertanto, per le persone residenti in Italia, soltanto le vincite ottenute in case da gioco situate all’estero entrano nella base imponibile dell’imposta sul reddito.
La Corte si è pronunciata su un caso italiano in cui l’amministrazione tributaria aveva contestato a due cittadini l’omessa dichiarazione di varie vincite ottenute in case da gioco all’estero. I due si sono opposti, invocando il principio di non discriminazione, dato che le vincite realizzate in Italia sono esenti da imposta. Le autorità italiane affermano per parte loro che la normativa nazionale mira a prevenire il riciclaggio di capitali all’estero e a limitare le fughe all’estero o (le introduzioni in Italia) di capitali di origine incerta.
Investita della controversia, la Commissione tributaria provinciale di Roma ha chiesto il parere della Corte di giustizia. E la Corte ha stabilito che “la normativa italiana comporta una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi”. La Corte rileva, in primo luogo, che le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali. Inoltre, l’esclusione generalizzata dal beneficio dell’esenzione disposta dall’Italia va al di là di quanto è necessario per lottare contro il riciclaggio di capitali. In secondo luogo, non è coerente per uno Stato membro intenzionato a lottare contro la ludopatia tassare i consumatori che partecipano a giochi d’azzardo in altri Stati membri e poi esonerarli allorché prendono parte a giochi d’azzardo in Italia. Infatti, una tale esenzione può avere come effetto di incoraggiare i consumatori a prendere parte ai giochi d’azzardo e non è dunque idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo suddetto.
Guitti e delinquenti al governo.